Nuova normativa fiscale – CIRCOLI –
La nuova legge cinema (220/16) nell’art. 22 comma 3 specifica per i circoli la non imponibilità ai fini fiscali sia della quota sociale riscossa dai circoli che degli ” incassi derivanti dai titoli di accesso ai soci ” durante le attività istituzionali, Il tutto in accordo con il Testo unico dell’Agenzia delle entrate II Titolo art 148.
Quanto detto apre interessantissime possibilità operative per i circoli che, finalmente, possono riscuotere in modo differenziato dai soci. Da regolamentare come questa norma si accordi con le procedure SIAE di pagamento dei PDM.
Codice del terzo settore.
Una delle più importanti leggi uscite recentemente nel settore dell’associazionismo no-profit è la 117 del 2017 che rivede tutto il settore dalle onlus alle associazioni di volontariato,alle cooperative sociali.
La riforma è in corso di attuazione in quanto ancora molti decreti attuativi devono essere emanati e non è prevista l’entrata a regime prima del febbraio 2019 .
Ciò che si deduce dal testo della legge è una visione nuova e più efficiente dell’associazionismo dove si riconosce al terzo settore non solo una valenza sociale ma anche una economica. Per familiarizzare con i termini che useremo sovente , si definiscono ETS (tutti gli Enti del Terzo Settore ) nel cui ambito esistono le ODV (Organizzazioni Del Volontariato), le APS (Associazioni di Promozione sociale), le ONG e le cooperative sociali.
Le nostre associazioni si possono inquadrare nell’ambito delle APS e come tali hanno possibilità operative molto più ampie di quanto attualmente previsto dal codice civile e dall’Agenzia delle entrate: particolarmente rilevante è la possibilità di rivolgere – giustamente – la propria attività ai “soci,familiari e terzi”.
Anche l’aspetto fiscale (attività non commerciale) è visto sotto una luce diversa in quanto non si definiscono le attività quanto la loro rispondenza alle finalità istituzionali e la non lucrosità delle medesime.
Anche questo aspetto sarà oggetto di ulteriori nostri approfondimenti.
Da segnalare che non sarà obbligatorio aderire al terzo settore.
In ogni caso i registri esistenti delle ODV ed APS regionali saranno migrati nel registro unico nazionale degli ETS.
Si tenga comunque presente che l’appartenenza agli ETS comporterà alcuni obblighi di trasparenza ma garantiranno maggiori possibilità di accedere a fondi pubblici.
In altri termini gli enti pubblici concederanno sempre più facilmente contributi a coloro che potranno dimostrare quale uso ne fanno: sarà inevitabile il richiedere ai partecipanti ad un bando l’iscrizione al registro unico del terzo settore.