Adeguamento degli Statuti alla normativa degli enti non commerciali
Ai Circoli associati all’ANCCI
Ai Delegati Regionali
Loro Sedi
Il Segretario Generale
Circolare n 276/2009
Roma, 05 febbraio 2009
Oggetto: Decreto anticrisi: nuovo regime di controllo per l’applicabilità del regime fiscale agevolato a favore dei Circoli.
Adeguamento degli Statuti alla normativa degli enti non commerciali.
Si invia, in allegato, un testo elaborato dal dott. Luigi Cipriani, Consulente giuridico dell’ACEC, in relazione al Decreto legge n. 185, 29/11/2008, art. 30, definito “Decreto anticrisi” e all’impatto che avrà nei riguardi degli enti di tipo associativo e quindi dei Circoli di cultura cinematografica.
I requisiti di “ente non commerciale” devono essere obbligatoriamente desumibili dallo statuto. E’ da presumere che molti Circoli, soprattutto quelli di non recente costituzione, non siano in regola con la normativa che regola gli organismi non-profit. Pertanto, per evitare la perdita dei benefici fiscali, si rende indispensabile e urgente verificare lo statuto vigente e, in caso di carenza dei requisiti, procedere all’adeguamento statutario.
La Segreteria dell’ANCCI è a disposizione per eventuali chiarimenti e delucidazioni e resta in attesa di ricevere due copie degli eventuali statuti modificati.
Sperando di aver fatto cosa gradita, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti
Francesco Giraldo
Attenzione: si allega la scheda inviata dal Ministero che va compilata e restituita all’ANCCI entro il 20 febbraio p.v. per e.mail (segreteria@ancci.it) o per fax 06.4402280
Decreto anticrisi: nuovo regime di controllo per l’applicabilità del regime fiscale agevolato a favore dei Circoli. Adeguamento degli Statuti alla normativa degli enti non commerciali
L’art. 30 del Decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, definito “anticrisi”, instaura un nuovo regime di controlli sui requisiti degli enti associativi con lo scopo di verificarne le condizioni di ammissibilità o meno al regime fiscale agevolato.
La norma ha finalità antielusiva e mira a fornire all’Amministrazione Finanziaria elementi di valutazione circa la corretta applicazione delle agevolazioni fiscali sia nell’ambito delle imposte sui redditi (art. 148 del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR) che dell’IVA (art. 4, D.P.R. n.633/1972).
Il citato art. 30 del D.L. 185/2008 introduce un nuovo adempimento per gli enti di tipo associativo, cioè quello della trasmissione all’Agenzia delle Entrate, per via telematica, di un modello al fine di permettere un controllo della corretta applicazione delle agevolazioni fiscali. Il nuovo modello, approvato dalla Agenzia delle Entrate (la data di approvazione è stata fissata per il 31 gennaio 2009), dovrà indicare tempi e modalità di trasmissione, anche da parte delle associazioni già costituite, nonché le modalità di comunicazione da parte della predetta Agenzia dell’esclusione dai benefici fiscali, in mancanza dei presupposti previsti dalla vigente normativa.
Tra gli elementi di rilevante importanza da fornire attraverso il nuovo modulo ci saranno le informazioni in materia di obblighi formali e di contenuto degli Statuti degli enti non lucrativi.
In proposito, si evidenzia che poter usufruire della non imponibilità in materia di Ires (art. 148 del TUIR) e di IVA (art. 4 D.P.R. n. 633/1972) è necessario rispettare precisi requisiti statutari.
Gli statuti, obbligatoriamente redatti in forma di atto pubblico (notarile) e di scrittura privata autenticata o registrata, devono espressamente contenere le seguenti clausole:
- divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell’associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, oltreché per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
- obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo; sovranità dell’assemblea dei soci o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- divieto di trasmissione della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e divieto di rivalutabilità della quota stessa.
Per quanto riguarda i Circoli di cultura cinematografica associati all’ANCCI o ad altre associazioni nazionali riconosciute, si ritiene opportuno sottolineare che anche per essi valgono gli adempimenti previsti per il controllo che è oggetto della presente circolare. Inoltre, si ricorda che, ai sensi dell’art. 25, comma 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, “Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dalla emissione dei titoli di accesso ai soci non concorrono a formare reddito imponibile dei circoli…a condizione che siano da ritenersi enti non commerciali” ai sensi della normativa fissata dal Testo unico delle imposte sui redditi.
Poiché i requisiti di ente non commerciale devono essere obbligatoriamente desumibili dallo statuto, è da presumere che molti Circoli, soprattutto quelli di non recente costituzione, non siano in regola con la normativa che regola gli organismi non-profit.
Pertanto, per evitare la perdita dei benefici fiscali, si rende indispensabile e urgente verificare lo statuto vigente e, in caso di carenza dei requisiti, procedere all’adeguamento statutario.
Per agevolare l’adeguamento dello statuto, è stata predisposta una bozza di statuto, di cui si allega copia, che già da tempo è stata impostata dall’ANCCI nel rispetto della normativa non-profit.
Tenendo conto che, in base all’art. 18, comma 1 del D. Lgs. 28/2004, la costituzione di un Circolo può avvenire non più per atto notarile ma per atto privato registrato, per l’adeguamento dello statuto può essere adottata una delle seguenti procedure:
- per i Circoli già costituiti con atto notarile: a) fare approvare le modifiche dall’assemblea e, successivamente far convalidare il nuovo statuto presso il notaio; b) o, in alternativa, procedere ad una nuova costituzione del Circolo attraverso scrittura privata registrata presso l’Agenzia delle Entrate, adottando le bozze di atto costitutivo e di Statuto predisposte dall’ANCCI nazionale (costo della registrazione circa 170 euro; costo notevolmente inferiore alle spese notarili).
- per i Circoli costituiti con atto privato registrato: fare approvare le modifiche dall’assemblea e successivamente registrare il verbale di assemblea e il testo del nuovo statuto presso l’Agenzia delle Entrate.