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Note sull’adeguamento degli statuti dei circoli cinematografici e delle associazioni culturali alle norme del Codice del Terzo Settore D.L. 117/2017 del 3 luglio 2017 (CTS).(Rel. 1.0)

 

Il Codice del Terzo Settore è stato pensato per porre ordine nell’ampio settore del no-profit che si trova in una particolare situazione di confusione con associazioni che svolgono attività commerciale,Onlus che sono più imprese che altro,ecc.

Il principio che ha animato tutta la riforma è stato quello di spingere alla trasparenza quanti operano sotto l’etichetta del “no-profit”  fornendo norme anche per la gestione amministrativa.

E’ chiaro che tutto questo richiede un diverso impegno per gli Enti del Terzo Settore (ETS) , cioè quegli enti che scelgono di adeguarsi alle normative del CTS e che saranno catalogati in un unico registro nazionale , il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) : in particolare sono definite più esattamente le norme di trasparenza e di tenuta della contabilità.

Essendo l’ambito degli ETS abbastanza vasto ed articolato, noi ci interesseremo in specifico solamente di una tipologia di enti, cioè delle APS (Associazioni di Promozione Sociale). In linea di massima, con questo termine di possono comprendere tutte le associazioni culturali e ricreative che operano in ambito no-profit.

Naturalmente rientrano in questo ambito tutti i circoli di cultura cinematografici quali quelli aderenti fino ad oggi alla nostra associazione nazionale ANCCI.

Fanno eccezione i circoli culturali-ricreativi aderenti a reti nazionali – più di 500 aderenti –  (per es. ACLI, ANSPI, MCL, ecc.) o associazioni sportive dilettantistiche (ASD) che pur dovendo entrare nel nuovo ordinamento, devono fare riferimento a quanto predisposto dalle proprie direzioni nazionali.

Aggiungiamo, prima di entrare nel dettaglio delle modifiche, che la Regione Toscana ha incaricato il CESVOT di supportare tutto il settore del CTS ed è disponibile gratuitamente per quanti chiedono supporto.

Nella nota che segue facciamo riferimento alla circolare n.20 del 27/12/2018 emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Non si tratta di una consulenza legale quanto di un contributo a coloro che desiderano intraprendere la via dell’adeguamento del proprio statuto alle norme previste nel CTS.

Chiariamo subito un aspetto: le associazioni non iscritte ai registri regionali del no-profit non hanno alcun obbligo temporale nel modificare il proprio statuto ed iscriversi ai registri regionali mentre per le associazioni già registrate vale il termine del 3 Agosto 2019. Dopo di che dovrebbero essere escluse da questi elenchi.

In un prossimo documento tratteremo di vantaggi e svantaggi dell’adeguamento al CTS per i circoli di cultura cinematografica.

Si tenga presente che non c’è motivo per non ottemperare all’adeguamento degli statuti  – a meno di situazioni specifiche – dal momento che in questa occasione non si deve pagare imposta di registro né spese per bolli. Inoltre non si è soggetti alle restrizioni relative alle “nuove costituzioni” che non è detto siano congruenti con quelle esistenti negli statuti attuali .

Sulla base della nuova formulazione dell’art. 101 comma 2 del CTS , è possibile configurare tre diverse tipologie  di norme del CTS che possono essere oggetto delle modifiche statutarie richieste.

  • Norme inderogabili
  • Norme derogabili solo attraverso espressa previsione statutaria
  • Norme che attribuiscono all’autonomia statutaria mere facoltà.

Si ricordi che vale sempre la norma indicata in quasi tutti gli statuti che in varie forme richiama il principio per cui “per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alla vigente legislazione (codice civile e codice del terzo settore)”.

 

Entriamo nello specifico.

NORME OBBLIGATORIE

  • INDICAZIONI DELLE FINALITA’  (art. 5)

Ogni APS si qualifica come tale per l’esercizio in via esclusiva e principale di una o più attività di interesse generale tra quelle individuate nell’elenco contenuto nell’art. 5 del codice rivolte al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Nella maggioranza dei casi è sufficiente aggiungere in testa alle finalità dell’associazione presenti in statuto quanto detto al comma i) del citato art. 5. “”Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.”

Oltre a questa attività principale è possibile indicarne altre contemplate nell’art. 5, purchè secondarie e strumentali  rispetto a quelle di interesse generale; in questo caso lo statuto dovrà prevedere la possibilità da parte dell’organo di amministrazione di individuarle e di inserirle fra quelle esperibili visto che l’aggiunta potrà essere fatta in un secondo tempo.

  • INDICAZIONE ASSENZA SCOPO DI LUCRO E
  • DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI (art. 8 comma 2))

Quasi superfluo dire che questa norma è da considerarsi obbligatoria in quanto già tutti gli statuti di associazioni no-profit la contengono.  Questo implica, COMUNQUE, l’accettazione inderogabile del comma 2) dell’art. 8 del CTS che recita “ è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.” (Si noti che l’articolo ai successivi commi specifica ambiti specifici e modalità applicative).

  • DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO  (art. 9)

Anche questa norma è, in genere già prevista negli statuti. Ciò che va adesso indicato esplicitamente è l’obbligo, in caso di cessazione , di devoluzione del patrimonio ad altro ETS  la cui individuazione potrà essere demandata agli organi dell’ente a cui lo statuto conferisce la competenza.

  • ACRONIMO APS  (art. 12 – art. 35)

Inserire nella denominazione dell’associazione l’acronimo “APS” o la dizione “Associazione di Promozione Sociale” . Il loro utilizzo diverrà obbligatorio nelle comunicazioni con terzi all’entrata in vigore del RUNTS, ma può già essere incluso fin da ora. E’ fatto espresso divieto di utilizzo di queste locuzioni a soggetti diversi dalle APS. (Art. 35 comma 5)

Il senso di tutto ciò è quello di offrire a chi si relaziona con una associazione no-profit un albo con le caratteristiche dell’ente con cui ci si rapporta.

  • BILANCIO  (ART 13)

Gli ETS hanno l’obbligo di redazione di un bilancio annuale da presentare all’assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio. Esso deve riportare sia lo stato patrimoniale che il rendiconto finanziario con l’indicazione di proventi ed oneri. Per entrate inferiori a 220.000€ il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto finanziario di cassa.

  • DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto a consultare i libri contabili secondo le modalità internamente previste da regolamento.

  • SPECIFICAZIONE DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA(art. 35)

Per quanto concerne le APS è necessario che essi rechino la specificazione dei destinatari delle attività di interesse generale svolte (associati, loro familiari o terzi) -anche tutte le tipologie –  secondo quanto previsto dall’art. 35 comma 1).

DISPOSIZIONI DISCREZIONALI

  • ORGANO DI CONTROLLO  (art. 30)

Per intendersi, si tratta di quello che molti statuti chiamano “sindaci revisori”. Questo organo non è richiesto per le APS a meno che non si verifichino le condizioni dell’art. 30 comma 2) del CTS e che cioè si verifichino alcune precise condizioni fra cui il superamento per due esercizi consecutivi di entrate superiori a 220.000€

L’organo può comunque essere sempre attivato a richiesta dell’assemblea. Quindi , anche in assenza di un contingente obbligo specifico esso può essere consigliabile il prevederlo  in statuto pur restando inattivato.

 ORGANIZZAZIONE INTERNA  –

SOCI.

Esiste un ambito in cui l’ente ha facoltà di determinare la propria organizzazione nel rispetto di alcuni diritti dei richiedenti l’affiliazione, in particolare riferentesi a discriminazione per razza,sesso,religione,ecc.,

Si deve inoltre esplicitare il diritto del richiedente ad una risposta motivata in tempi certi con la possibilità di ricorrere ad un organo statutario diverso. In caso di carenza di disposizioni specifiche valgono le seguenti normative (art. 23).

  • L’ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell’organo di amministrazione su domanda dell’interessato (specifica obbligatoria) . La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
  • L’organo di cui al comma precedente deve, in caso di rigetto della domanda, comunicare all’interessato la delibera motivandola.
  • L’interessato può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto , chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea o altro organo da essa demandato alla trattazione delle domande rigettate.

ASSEMBLEA

Anche in questo ambito il CTS lascia ampio margine operativo alle modalità assembleari dando, come per il caso dei “soci” , indicazioni suppletive in caso di assenza di disposizioni specifiche (art. 24) . Si tenga presente che possono essere indiacate modalità di convocazione di delega , ecc.

Se non diversamente specificato , in merito di maggioranze assembleari si fa riferimento all’art. 21 del codice civile.

  • RACCOLTA FONDI   (art. 7)

La raccolta fondi svolta al fine di sostenere l’attività è normata dall’ art 7.  Per cui non è necessario inserirla nello statuto a meno che non si vogliano inserire attribuzioni o limitazioni non in contrasto con la norma stessa.

Si coglie l’occasione per specificare che detti proventi devono risultare in apposita voce di bilancio sia che essi siano esplicitamente richiesti quali raccolta fondi che a fronte di particolari servizi anche se indicati quali “offerta libera”. Si aggiunga, come trattato in differente articolo che la normativa del CTS prevede anche la possibilità di richiedere ai fruitori delle attività dell’associazione un compenso non superiore al 5% per il recupero delle spese sostenute (sempre annotati nei registri associativi).

ATTENZIONE INFINE.

Pur ribadendo che questo è uno dei tanti contributi per chi si appresta alla modifica del proprio statuto si ribadisce che l’associazione Saci Toscana APS è disponibile a supportare quanti lo richiedono.

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