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Circoli culturali e cinematografici: conviene passare al “terzo settore”?  Cosa succede a chi non migra ?

Sono queste le due domande che oggi si pongono i responsabili delle associazioni che operano in ambito no-profit e che non sono iscritte ai registri regionali. Ovviamente , quelle iscritte hanno già operato una scelta che, le rende già  enti del terzo settore (ETS).

QUADRO NORMATIVO

Primo elemento di riferimento è la COSTITUZIONE ITALIANA che all’articolo 18 recita “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale

Fra il mare magnum di riferimenti di legge e disposizioni prendiamo in considerazione quelli che ci aiutano a definire il nostro ambito:

AGENZIA delle ENTRATE

Dal momento che ogni circolo/associazione necessita di un codice fiscale, l’AGENZIA DELLE ENTRATE ci viene in aiuto indicando per la maggior parte delle associazioni culturali e cinematografiche il codice attività (codice ATECO) n.94.99.20  che viene definito  come “ Attività di organizzazioni con fini culturali e ricreativi “ e spiegato come segueattività delle associazioni che perseguono fini culturali o ricreativi o la coltivazione di un hobby (escluse attività sportive o ludiche), come ad esempio: circoli letterari e di lettura, club di storia, di giardinaggio, di cinematografia e fotografia, di musica e d’arte, di attività manuali, di collezionisti, di attività sociali, per i festeggiamenti di carnevale eccetera”.

D.P.R. n° 917_1986 – Articoli dal 143 al 150 del TUIR

Gli articoli del TUIR dal 143  al 150  regolamentano  il comportamento fiscale degli Enti non commerciali.

A seguito di quanto presente nell’art. 89 del CTS vengono a modificarsi diversi punti : non solo si annulla l’art. 143 comma 3) ma si riforma anche il comma 3) del 148 escludendo esplicitamente,fra l’altro,  (per soppressione della dicitura) le associazioni culturali.

               TELEFISCO

La trasmissione TELEFISCO  dell’agenzia delle entrate nell’edizione del  8 febbraio 2018 specifica, in merito all’entrata in vigore delle nuove normative del CTS  che l’attuale situazione di esenzione commerciale continuerà a persistere per tutte le associazioni (terzo settore e non)  finchè non saranno esecutive le disposizioni presenti nel CTS.. Invece, dal momento in cui inizieranno ad essere applicabili le nuove disposizioni fiscali non si potrà più usufruire della predetta decommercializzazione.

CODICE DEL TERZO SETTORE

Tutta la legge 117/2017 è di riferimento , in particolare l’art. 5 che definisce le attività prioritarie per tutti gli ETS .

Ricapitoliamo alcuni acronimi : CTS = Codice del Terzo Settore; ETS= Ente del Terzo Settore; APS= Associazione di Promozione  Sociale); ODV= Organizzazioni di volontariato; IS= Imprese sociali e altri.
Il termine  “circolo” non ha riferimento legislativo preciso se non inteso come “associazione di persone che vogliono ,insieme e senza scopo di lucro, promuovere attività culturali, ricreative, hobbistiche, ecc.”

CIRCOLI DI CULTURA CINEMATOGRAFICA
D.L. 220/2016   D.M. 31/07/2017 n.341

Siccome una parte dei nostri associati si sono costituiti con la denominazione di “circoli di cultura cinematografica”  c’è da specificare che questi enti altro non sono che ”associazioni senza scopo di lucro, costituiti con atto pubblico o atto privato registrato che prevedano nel proprio atto costitutivo , e svolgano effettivamente, attività di promozione della cultura cinematografica attraverso proiezioni , dibattiti, conferenze corsi, pubblicazioni ed iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile ed alle istituzioni scolastiche”. (D.M. suddetto).

Legge CINEMA 220 – Articoli di interesse

Art. 27 Contributi alle attività ed iniziative di promozione cinematografica ed audiovisiva.
                Esistono due ambiti oggetto di bandi: il primo quello specifico destinato a Circoli di cultura cinematografici, associazioni nazionali di cultura cinematografica, sale della comunita.,

Esiste  anche un altro ambito (vedi sempre bando sull’art. 27  “progetti di sviluppo della cultura cinematografica” dove  si indica come destinatari quanti “favoriscano lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia;” includendo quindi tutte le associazioni culturali pur sempre operanti anche nel settore audiovisivo.

Si tenga presente che la legge 220/2016 non contempla le dizioni proprie del CTS in quanto precedente. Si ritiene verosimile che questo adeguamento debba avvenire quanto prima anche per favorire la pubblica amministrazione ad adottare provvedimenti con significativi caratteri di trasparenza.

PRO E CONTRO

In questo quadro normativo per effettuare una scelta in merito all’adesione al CTS è necessario effettuare alcune considerazioni

CONTRO

  • NESSUNO E’ OBBLIGATO AD ENTRARE NEL TERZO SETTORE .anche se all’entrata in vigore globalmente della legge 117/2017 tutti gli enti no-profit saranno inclusi nel Terzo settore pur non facendo parte delle categorie specifiche APS,ODV,ecc.

 

  • Non è noto quando il CTS sarà esecutivo completamente; in particolare vi sono alcuni punti che meritano attenzione:
  1. La commissione europea deve dare il proprio parere sulla legge.
  2. Il RUNTS deve essere operativo (si tratta di una struttura informatica particolarmente impegnativa dal momento che deve essere “caricata” con i dati esistenti  che pur sempre sono presenti presso l’Agenzia delle Entrate).
  3. Devono essere emessi decreti di attuazione soprattutto in ambito fiscale (tra cui i modelli di compilazione dei bilanci,ecc.)
  • E’ necessario effettuare una modifica dello statuto associativo con assemblea straordinaria dei soci anche se con maggioranze non qualificate.
  • Ci si deve adeguare ad una gestione amministrativa esatta perché essa andrà riportata nel RUNTS.
  • All’entrata in vigore della totalità della legge, le associazioni fuori dal CTS dovranno gestire un ambito fiscale senza esenzione alcuna (o quasi). (15% fino a 65000€)

 

PRO

  • All’entrata in vigore del CTS- incluso normative fiscali  – , tutte le associazioni no-profit perderanno la qualifica di “non commerciale” per tutte le attività anche se rivolte a soci. Rientrano quindi in un ambito commerciale a gestione semplificata. (Nota bene: lo stesso avviene per le APS che non rientrano nei parametri di bilancio stabiliti dalla legge).

Molte parti del TUIR 143-150 sono riprese nel CTS e vanno viste in specifico: sicuramente non contribuiscono a formare reddito le quote sociali.

L’articolo TUIR 148 comma 2) dice:

Si considerano tuttavia effettuate nell’esercizio di attivita’ commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualita’ o di occasionalita’.

Questo punto non è fra quelli di cui è previsto l’annullamento.

Il successivo comma 3) che escludeva da quanto nel comma 2) le associazioni culturali è invece oggetto di modifica come già detto.

 

  • Uno dei limiti principali delle attuali associazioni è quello di dover rivolgere la propria attività ai propri associati: Questo nega ‘in termini’ la dizione stessa di ‘promozione sociale’ spingendosi piuttosto verso una visione settaria ed assistenziale. La nuova legge supera questo limite definendo esplicitamente che l’attività di una APS può essere rivolta a “soci, familiari  o terzi” aprendo significativamente l’orizzonte operativo dell’associazione. (CTS art.35)
  • Tutto quanto previsto nell’art. 148 comma 2) viene ripreso nel CTS per le APS che in forza dell’estensione prevista nell’art. 35 assume un valore maggiormente rilevante.
  • La raccolta fondi può essere effettuata anche a carattere non occasionale
  • Si può chiedere di essere inseriti fra i destinatari del 5 per mille.
  • La fornitura di servizi ai soci può avvenire a fronte di un contributo specifico mirante al recupero delle spese di gestione delle iniziative.
  • Non vi saranno operazioni fiscalmente esenti bensì sarà il bilancio dell’attività che determinerà la commercialità o meno dell’ APS.
  • L’eventuale regime fiscale delle APS commerciali è vantaggioso rispetto alle associazioni commerciali attuali (1%, 3%).

 

ATTENZIONE particolare per i CIRCOLI DI CULTURA CINEMATOGRAFICA

I circoli di cultura cinematografica costituiti secondo il modello comunicato in passato dall’ANCCI possono continuare ad operare con le stesse modalità utilizzate fino adesso  avvalendosi delle stesse esenzioni fiscali. Ad un tempo non possono però fruire di quanto previsto dall’art. 35 sulla estensione della tipologia di destinatari per le proprie iniziative né possono – come attualmente – chiedere alcun compenso per le stesse secondo il principio che in una associazione , i soci hanno diritto gratuitamente a tutte le attività messe in atto (salvo casistiche particolari) per quanto anche su questo principio vi sono pareri diversi.

La dizione inserita negli statuti  più datati di dover “effettuare proiezioni gratuite riservate a soci muniti di tessera vidimata dalla SIAE” indicata nelle finalità deve essere aggiornata indicando la stessa dizione utilizzata dal “MIBAC – cinema” (citato D.M. 31/07/2017 n.341), per definire i circoli di cultura cinematografica; naturalmente dopo aver fatto la scelta per l’attività di carattere generale dell’art. 5 del CTS – come consigliato altrove – .

La modifica di questa specifica è assolutamente consigliata perché, essendo contenuta nello statuto, prevale sulle norme di legge di carattere discrezionale: in pratica non si potrebbe usufruire di alcune importanti novità del CTS:

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