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SENATO DELLA REPUBBLICA
Attesto che il Senato della Repubblica, il 6 ottobre 2016, ha approvato il seguente disegno di legge,
d’iniziativa del Governo:
disciplina del cinema e dell’audiovisivo.

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

1.    La Repubblica, in attuazione degli arti­coli 9, 21 e 33 della Costituzione e nel qua­dro dei princìpi stabiliti dall’articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell’Unione eu­ropea e dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, promuove e so­stiene il cinema e l’audiovisivo quali fonda­mentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione so­ciale.

2.    ……

3.    …..

Art. 2.
(Definizioni)

1.    Ai fini della presente legge si intende per:

a)    «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non ac­compagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, do­cumentaristico o videoludico, purché opera dell’ingegno e tutelata dalla normativa vi­gente in materia di diritto d’autore e desti­nata al pubblico dal titolare dei diritti di uti­lizzazione.

b)    ……

Art. 3.
(Princìpi)

1.     L’intervento pubblico a sostegno del cinema e dell’audiovisivo:

a)     …..

b)      

c)     dispone e sostiene l’educazione al­l’immagine nelle scuole e favorisce tutte le iniziative idonee alla formazione del pub­blico;

d)     promuove e favorisce la più ampia fruizione del cinema e dell’audiovisivo, te­nendo altresì conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, secondo i prin­cìpi stabiliti dalle convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia in materia;……

Art. 4. ..

Art. 10.
(Funzioni statali)

1. Il Ministero:

a)   ….

e) sostiene la creazione e la moderniz­zazione delle sale cinematografiche, l’adatta­mento delle industrie tecniche alle evolu­zioni tecnologiche e l’innovazione tecnolo­gica nel settore cinematografico e delle altre arti e industrie dell’immagine in movimento;

 … promuove, in raccordo con il Mini­stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nell’ambito delle risorse disponibili a tal fine a legislazione vigente, programmi di educazione all’immagine nelle scuole di ogni ordine e grado, con riferimento, in par­ticolare, al potenziamento delle competenze nei linguaggi audiovisivi, sia sul piano del­l’acquisizione delle conoscenze e delle capa­cità critiche sia in relazione all’utilizzo delle relative tecniche, attività di formazione spe­cifica nelle discipline del cinema e del set­tore audiovisivo negli istituti e nelle scuole di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché, a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 13 destinate alle fi­nalità di cui all’articolo 27, comma 1, lettera

…….., corsi di formazione nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo nelle scuole di ogni ordine e grado, ai sensi dell’articolo

1,     comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Art. 11…

Capo III

FINANZIAMENTO E FISCALITÀ

Sezione I Finalità e strumenti

Art. 12.
…….
Art. 17.
(Credito d’imposta per le imprese dell’eser­cizio cinematografico, per le industrie tecni­che e di post-produzione)

1.    Alle imprese di esercizio cinematogra­fico è riconosciuto un credito d’imposta, in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese com­plessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l’adeguamento strut­turale e tecnologico delle sale cinematogra­fiche, per l’installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, ar­redi e servizi accessori delle sale.
……………..

Sezione V
Attività di promozione cinematografica e audiovisiva

Art. 27.
(Contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva)

1.    Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l’audiovisivo, realizza ovvero con­cede contributi per il finanziamento di ini­ziative e manifestazioni finalizzate a:

a)    favorire lo sviluppo della cultura ci­nematografica e audiovisiva in Italia;

b)    promuovere le attività di internazio­nalizzazione del settore;

c)     promuovere, anche a fini turistici, l’immagine dell’Italia attraverso il cinema e l’audiovisivo;

d)    sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale;

e)     promuovere le attività di conserva­zione, restauro e fruizione del patrimonio ci­nematografico e audiovisivo, anche con ri­guardo alle attività svolte dalle cineteche di cui all’articolo 7;

f)      sostenere la programmazione di film d’ essai ovvero di ricerca e sperimentazione;

g)    sostenere, secondo le modalità fis­sate con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l’attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle as­sociazioni nazionali di cultura cinematogra­fica, dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose nell’ambito dell’esercizio cinema­tografico, intese come le sale cinematografi­che di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ec­clesiali o religiosi dipendenti dall’autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato, nonché dai circoli di cultura cinematografica, intesi come associazioni senza scopo di lucro, co­stituite anche con atto privato registrato, che svolgono attività di cultura cinematografica;

h)    sostenere ulteriori attività finalizzate allo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed eco­nomico ovvero finalizzate alla crescita eco­nomica, culturale, civile, all’integrazione so­ciale e alle relazioni interculturali mediante l’utilizzo del cinema e dell’audiovisivo, an­che attraverso le proprie strutture e anche in accordo e in collaborazione con il Mini­stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con altri soggetti pubblici e privati, non­ché per la realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure di cui alla presente legge, ovvero di supporto alle politiche pubbliche nel settore cinema­tografico e audiovisivo;

i)       sostenere, di concerto con il Mini­stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo per il cinema e l’audiovisivo, ag­giuntivo rispetto al limite previsto, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, per i contributi di cui all’articolo 26 e al presente articolo,il potenziamento delle competenze nel ci­nema, nelle tecniche e nei media di produ­zione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l’alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e dif­fusione delle immagini, ai sensi dell’articolo 1,    comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2.    Le richieste di contributo possono es­sere presentate da enti pubblici e privati, università ed enti di ricerca, istituti dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria, anche in forma confederale.

Capo IV

INTERVENTI STRAORDINARI E ALTRE MISURE PER IL RILANCIO DEL SETTORE

Art. 28.
(Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali)

1.     Al fine di consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinemato­grafiche sul territorio nazionale è costituita un’apposita sezione del Fondo per il cinema e l’audiovisivo, con dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l’anno 2020 e di 10 milioni di euro per l’anno 2021, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati:

a)    alla riattivazione di sale cinemato­grafiche chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e con priorità per le sale di­chiarate di interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b)    alla realizzazione di nuove sale, an­che mediante acquisto di locali per l’eserci­zio cinematografico e per i servizi connessi;

c)     alla trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all’aumento del numero degli schermi;

d)    alla ristrutturazione e all’adegua­mento strutturale e tecnologico delle sale; all’installazione, alla ristrutturazione, al rin­novo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale.

…….

Art. 41.
(Entrata in vigore)

1. Fatta eccezione per gli articoli 33, 34, 35, 36 e 37, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gen­naio 2017.

Ecco l’intero testo della legge. Se non compare subito , data l’ampiezza, ricaricate la pagina

 

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