SENATO DELLA REPUBBLICA
Attesto che il Senato della Repubblica, il 6 ottobre 2016, ha approvato il seguente disegno di legge,
d’iniziativa del Governo:
disciplina del cinema e dell’audiovisivo.
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione e nel quadro dei princìpi stabiliti dall’articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, promuove e sostiene il cinema e l’audiovisivo quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale.
2. ……
3. …..
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell’ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione.
b) ……
Art. 3.
(Princìpi)
1. L’intervento pubblico a sostegno del cinema e dell’audiovisivo:
a) …..
b)
c) dispone e sostiene l’educazione all’immagine nelle scuole e favorisce tutte le iniziative idonee alla formazione del pubblico;
d) promuove e favorisce la più ampia fruizione del cinema e dell’audiovisivo, tenendo altresì conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, secondo i princìpi stabiliti dalle convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia in materia;……
Art. 4. ..
…
Art. 10.
(Funzioni statali)
1. Il Ministero:
a) ….
e) sostiene la creazione e la modernizzazione delle sale cinematografiche, l’adattamento delle industrie tecniche alle evoluzioni tecnologiche e l’innovazione tecnologica nel settore cinematografico e delle altre arti e industrie dell’immagine in movimento;
… promuove, in raccordo con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nell’ambito delle risorse disponibili a tal fine a legislazione vigente, programmi di educazione all’immagine nelle scuole di ogni ordine e grado, con riferimento, in particolare, al potenziamento delle competenze nei linguaggi audiovisivi, sia sul piano dell’acquisizione delle conoscenze e delle capacità critiche sia in relazione all’utilizzo delle relative tecniche, attività di formazione specifica nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo negli istituti e nelle scuole di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché, a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 13 destinate alle finalità di cui all’articolo 27, comma 1, lettera
…….., corsi di formazione nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo nelle scuole di ogni ordine e grado, ai sensi dell’articolo
1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Art. 11…
Capo III
FINANZIAMENTO E FISCALITÀ
Sezione I Finalità e strumenti
Art. 12.
…….
Art. 17.
(Credito d’imposta per le imprese dell’esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di post-produzione)
1. Alle imprese di esercizio cinematografico è riconosciuto un credito d’imposta, in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l’installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.
……………..
Sezione V
Attività di promozione cinematografica e audiovisiva
Art. 27.
(Contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva)
1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l’audiovisivo, realizza ovvero concede contributi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a:
a) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia;
b) promuovere le attività di internazionalizzazione del settore;
c) promuovere, anche a fini turistici, l’immagine dell’Italia attraverso il cinema e l’audiovisivo;
d) sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale;
e) promuovere le attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, anche con riguardo alle attività svolte dalle cineteche di cui all’articolo 7;
f) sostenere la programmazione di film d’ essai ovvero di ricerca e sperimentazione;
g) sostenere, secondo le modalità fissate con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l’attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose nell’ambito dell’esercizio cinematografico, intese come le sale cinematografiche di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall’autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato, nonché dai circoli di cultura cinematografica, intesi come associazioni senza scopo di lucro, costituite anche con atto privato registrato, che svolgono attività di cultura cinematografica;
h) sostenere ulteriori attività finalizzate allo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico ovvero finalizzate alla crescita economica, culturale, civile, all’integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l’utilizzo del cinema e dell’audiovisivo, anche attraverso le proprie strutture e anche in accordo e in collaborazione con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con altri soggetti pubblici e privati, nonché per la realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure di cui alla presente legge, ovvero di supporto alle politiche pubbliche nel settore cinematografico e audiovisivo;
i) sostenere, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo per il cinema e l’audiovisivo, aggiuntivo rispetto al limite previsto, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, per i contributi di cui all’articolo 26 e al presente articolo,il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l’alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. Le richieste di contributo possono essere presentate da enti pubblici e privati, università ed enti di ricerca, istituti dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria, anche in forma confederale.
Capo IV
INTERVENTI STRAORDINARI E ALTRE MISURE PER IL RILANCIO DEL SETTORE
Art. 28.
(Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali)
1. Al fine di consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale è costituita un’apposita sezione del Fondo per il cinema e l’audiovisivo, con dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l’anno 2020 e di 10 milioni di euro per l’anno 2021, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati:
a) alla riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) alla realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l’esercizio cinematografico e per i servizi connessi;
c) alla trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all’aumento del numero degli schermi;
d) alla ristrutturazione e all’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale; all’installazione, alla ristrutturazione, al rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale.
…….
Art. 41.
(Entrata in vigore)
1. Fatta eccezione per gli articoli 33, 34, 35, 36 e 37, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Ecco l’intero testo della legge. Se non compare subito , data l’ampiezza, ricaricate la pagina
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