Circa il diritto d’autore
Sappiamo bene che le opere dell’ingegno sono protette da ‘diritto d’autore’ e che per utilizzarle è necessario ottenerne l’autorizzazione; in particolare le opere audiovisive sono dichiarate alla SIAE che per una legge dello stato del 1941 ne riscuote i diritti musicali per conto degli autori. La non osservanza di questa disposizione può avere rilievo penale.
La SIAE non può richiedere invece i diritti di produzione sia che essi siano Home, Theatrical o Network che invece sono detenuti dal produttore o da una distribuzione a cui sono stati ceduti.
Innanzitutto, per una proiezione ‘theatrical” – cioè rivolta a un pubblico – (cosa ben diversa della visione ‘home’ che è collegata all’acquisto del supporto fisico dell’opera e fruibile in ambito familiare) bisogna distinguere se trattasi di visione a pagamento, gratuita, per motivi di studio o scolastica; in ogni caso, SIAE e distribuzione sono da coinvolgere.
Nel nostro caso, sovente è molto difficoltoso, – per i materiali più datati – trovare l’“avente diritti” in quanto può succedere che il produttore – che li deteneva – non esista più né essi risultino trasferiti con atto formale ad alcuno. In alcuni casi il passaggio dei diritti delle opere cinematografiche e audiovisive è riportato nel citato PRCA (pubblico registro delle opere audiovisive) del Ministero della Cultura, ma l’iscrizione da parte dei produttori non è obbligatoria.
Perché un’opera audiovisiva divenga di dominio pubblico devono essere rispettate le condizioni previste da una legge europea del 2001 secondo cui il copyright tutela la proprietà intellettuale fino a 70 anni dalla morte dell’autore, oppure 70 anni dalla morte dell’ultimo superstite in caso di opere realizzate collettivamente.
Nei casi in cui il detentore non è reperibile – potendo documentare la ricerca fatta – per l’utilizzo Theatrical si può adottare la formula dichiarante che «il responsabile della proiezione riconoscerà al legale avente diritto, che ne farà richiesta, i prezzi di mercato esistenti al momento».
Una situazione piuttosto indefinita è quella dei materiali posti in rete da privati, enti o associazioni per i quali la visione è libera non richiedendo alcun pagamento (come avviene per alcuni prodotti utilizzabili con una visione ‘in streaming’); in questi casi è giustificabile considerare detti materiali “di pubblico dominio” per cui non è richiesta alcuna autorizzazione per l’utilizzo pubblico.
Risulta quindi molto difficile stilare una casistica generale in quanto le situazioni sono particolarmente variegate: ne consegue che ogni documento ha una condizione a sé stante: per i materiali riportati in questo portale indicheremo caso per caso la situazione da noi conosciuta.