In Documenti ACEC, Documenti SACI, SACI Toscana

Statuto
SACi Toscana APS

 

Art. 1
NORME GENERALI

Al fine di garantire continuità di servizio ai soci della sezione regionale ANCCI Toscana in conseguenza delle modifiche dello statuto nazionale ed , ad un tempo, per ampliare la possibilità di partecipazione a più ampie tipologie di associazioni culturali, la predetta è rinominata:
“SACi Toscana Aps” (Servizio Assistenza Circoli cinematografici e culturali – Toscana – Associazione di Promozione Sociale) da ora in avanti denominata “associazione”.

La denominazione ANCCI Toscana continuerà ad essere riconosciuta e gestita per tutto quanto in essere con questo nome fino alla sua completa sostituzione oltre che in caso di assegnazione di rappresentanza regionale da parte dell’ANCCI Nazionale.

L’associazione, che ha sede legale nel Comune di Firenze all’indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera del consiglio direttivo, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all’interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L’associazione opera prevalentemente nell’ambito della comunicazione sociale e del cinema in particolare con finalità pastorali e culturali in funzione della “sala della comunità” considerata struttura multimediale e polivalente.
A tale scopo l’associazione si configura nell’ambito ideale dell’ACEC Toscana (Associazione Cattolica Esercenti Cinema – Sale Della Comunità ) della quale ne utilizza le strutture previo accordo fra le parti.

L’associazione ha durata illimitata

Art. 2
NORME TRANSITORIE

Fino all’operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per
l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nel Registro regionale delle APS.
Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione, ai sensi dell’art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Art. 3.
SCOPI E FINALITA’

L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo quanto previsto dal Codice del terzo settore D.L. 220/2017 art. 5 comma i) mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
• attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

L’associazione si propone in particolare:

a) di svolgere attività di educazione ai linguaggi audiovisivi e di promozione della cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile ed alle istituzioni scolastiche.

b) di tutelare in ogni ambito gli interessi degli associati.

c) di predisporre per i propri associati servizi di consulenza ed assistenza pastorale, culturale giuridica, fiscale e tecnico-organizzativa.

d) di rappresentare i propri soci presso istituzioni civili ed ecclesiali, enti pubblici e privati così come in accordi commerciali volti a costituire beneficio ai propri associati.

e) di assumere la rappresentanza territoriale di enti o associazioni con finalità simili, anche non totale ma per settori specifici previo accordo tra le parti.

f) di promuovere e favorire ogni intesa diretta a regolare i rapporti con gli enti della Pubblica Amministrazione, con le scuole e con altri enti ecclesiali e civili pubblici e privati operanti in settori di interesse dell’associazione.

g) di promuovere la costituzione di nuovi circoli culturali e cinematografici.

h) di collaborare con organizzazioni territoriali e nazionali quali associazioni nazionali di cultura cinematografica, associazioni del tempo libero e reti culturali, al fine di realizzare progetti culturali ed assistenziali di interesse comune.

i) di interessarsi al rapporto tra i ragazzi ed il cinema in collaborazione con le istituzioni scolastiche ed ecclesiali realizzando specifiche iniziative che abbiano come centro di interesse la personalità del ragazzo. Per le attività operanti in questo settore l’associazione può utilizzare il nome “Ragazzi & Cinema” e l’acronimo “R&C”.

j) di svolgere, anche per conto degli associati o parte di essi, attività sussidiarie e meramente strumentali per il conseguimento delle finalità istituzionali, tra le altre, attività didattiche, editoriali, acquisizione e distribuzione di film su qualsiasi supporto tecnologico, gestione di sale cinematografiche e video.

Art. 4
ATTIVITA’ SECONDARIE E RACCOLTA FONDI

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.
L’associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidano con gli scopi dell’associazione medesima.
L’associazione potrà compiere ogni altra attività che sia, in maniera diretta o indiretta, attinente agli scopi sociali e/o utile al raggiungimento degli stessi.

SOCI

Art. 5
Sono soci dell’associazione

a) le APS che operano secondo il codice del terzo settore D.L. 117/2019 art. 5 che utilizzano prodotti audiovisivi per le loro attività.
b) I circoli di cultura cinematografica – non aventi scopo di lucro – regolarmente costituiti ed operanti secondo le vigenti disposizioni di legge.
c) I circoli culturali e ricreativi – non aventi scopo di lucro – regolarmente costituiti che utilizzano prodotti audiovisivi per le loro attività.

La qualifica di socio non può avere carattere temporaneo.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare

a) domanda al consiglio direttivo dell’associazione sottoscritta dal rappresentante legale e corredata da copia dell’atto costitutivo e dello statuto registrati presso l’Agenzia delle Entrate.
Nota: in caso di associazioni affiliate a reti nazionali adottanti statuti comuni si ritiene valido lo statuto nazionale.
b) Indirizzo della sede legale, codice fiscale/partita IVA , recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica.
c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il consiglio direttivo deve, nella prima convocazione successiva alla data della richiesta, deliberare sull’ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, in occasione della sua successiva convocazione.

Gli associati hanno il diritto di:
– eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
– esaminare i libri sociali con preavviso scritto al presidente di almeno 7 giorni;
– frequentare i locali dell’associazione;
– partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
– concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
– essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l’obbligo di:
– rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
– svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
– versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal regolamento associativo;
La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione, decadenza.

1) L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione o compie azioni legalmente non consentite può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione del consiglio direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
Il socio escluso può fare ricorso all’assemblea che lo esaminerà nella prima sessione utile.

2) Si decade dalla qualifica di socio per il mancato versamento della quota associativa.

3) L’associato può sempre recedere dall’associazione

– Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
– La dichiarazione di recesso ha effetto dal momento della ricezione della comunicazione da parte dell’associazione.
– I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ORGANI SOCIALI
Art. 6
Sono organi dell’associazione:
– l’Assemblea;
– Il consiglio direttivo;
– il Presidente e vice-presidente;
– l’organo di controllo e i revisori dei conti (se obbligatori per legge o se richiesti dall’assemblea).

Art. 7
L’Assemblea

Nell’assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati in regola con il versamento delle quote associative secondo quanto disposto dal regolamento interno di cui all’art. 15.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ogni associato può essere portatore , al massimo di 3 deleghe.
La convocazione avviene mediante comunicazione scritta a firma del presidente , contenente il luogo, la data, e l’ora della prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno inoltrata alla sede dell’associazione o all’indirizzo email dichiarato almeno 7gg prima della data fissata per l’assemblea.

L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio ed in ogni caso in cui se ne ravveda la necessità.
L’assemblea deve essere convocata anche su richiesta di almeno un terzo degli associati.

Competenze inderogabili dell’assemblea:

– nomina e revoca i componenti degli organi associativi
– approva il bilancio di esercizio;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sui ricorsi da parte di associati esclusi;
– delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– delibera lo scioglimento dell’associazione;
– delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza
L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti.
Per modificare l’atto costitutivo occorre la presenza di almeno ¾ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La modifica della sede legale non costituisce modifica allo statuto.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio è necessaria la presenza di almeno ¾ degli associati ed il voto favorevole dei ¾ dei presenti.

Art. 8
Il consiglio direttivo.
Il consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

– eleggere il presidente che assume anche la funzione di rappresentante legale.
– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
– predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
– deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
– predisporre un regolamento interno funzionale all’operatività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
– Nominare i rappresentanti in enti o associazioni con cui si instaurano rapporti istituzionali.

Il consiglio direttivo, su proposta del presidente, può cooptare esperti senza diritto di voto.
I presidenti che hanno completato 1 mandato di 4 anni , hanno diritto di essere cooptati quali esperti senza diritto di voto.

Il consiglio direttivo è formato da un numero di componenti compreso fra 3 e 5 nominati dall’assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili.
La maggioranza degli amministratori deve essere scelto fra le persone fisiche indicate dagli enti associati. si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza

Possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il consiglio direttivo può essere convocato dal presidente anche per via telematica.

Art. 9
Il PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
Il presidente nomina fra i componenti del consiglio, il vice-presidente.
Il VICE-PRESIDENTE sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni o comunque ne conferisca la delega.

Art. 10
ORGANO DI CONTROLLO E REVISORI DEI CONTI

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Art. 11
IL PATRIMONIO

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 12
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Ai fini di cui al precedente art. 11, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Art. 13
BILANCIO DI ESERCIZIO

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall’assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio a cui si riferisce il bilancio e depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 14
LIBRI

L’associazione deve tenere i seguenti libri:
– libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
– registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del consiglio direttivo.
– libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Art. 15
REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento dell’associazione e di esecuzione del presente statuto verranno disposte con un regolamento interno redatto dal consiglio direttivo.

Art. 16
SCIOGLIMENTO E PATRIMONIO RESIDUO

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 17
RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Inizia a digitare e premi Enter per effettuare una ricerca